Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 945 del 4.52012, dall'Avv. Ulisse Corea (CROLSS69T19C352X; pec: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio - ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 - resistente; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71, limitatamente all'articolo 35, comma 4, di tale atto normativo. F a t t o 1. Con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. "Cresci Italia", convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sono state introdotte disposizioni volte ad agevolare la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. Il legislatore ha previsto, tra l'altro, misure tese ad accelerare il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali verso le imprese; interventi sulla regolamentazione delle professioni al fine di eliminare le restrizioni al corretto funzionamento della concorrenza; potenziamento del servizio di distribuzione dei farmaci; nuove norme in materia bancaria e di assicurazioni; l'istituzione di un'autorita' per la regolazione dei settori del trasporto; la promozione della concorrenza nei mercati dell'energia; la razionalizzazione della normativa di gestione dei servizi pubblici locali. 2. Per quanto concerne l'art. 35, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012, esso dispone che - "in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze [...]" - il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2012, di 235 milioni di euro annui. La disposizione aggiunge, inoltre, che "la quota di maggior gettito pari a 6.4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato". 3. Con il presente ricorso la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale del citato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012, trattandosi di previsione lesiva delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Valle, alla luce dei seguenti motivo di D i r i t t o I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, per violazione del principio di leale collaborazione e lesione dell'autonomia finanziaria della valle d'Aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1948) e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.. Come rilevato in narrativa, l'art. 35, comma 4, del decreto legge oggetto del presente giudizio, dispone che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - cosi' come previsto dall'art. 28, comma 3, del c.d. decreto "Salva Italia" (d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011) - e' incrementato, a decorrere dall'anno 2012, di 235 milioni di euro annui, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il legislatore statale ha stabilito, dunque, un ulteriore incremento della misura del concorso delle Autonomie speciali alla manovra finanziaria, da realizzarsi secondo le modalita' gia' previste dall'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011. A tale riguardo preme evidenziare che la disposizione da ultimo richiamata ha formato oggetto di autonoma impugnazione ad opera della Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato in data 23.2.2012 e iscritto al r.r. n. 38 del 2012. Il citato art. 28, comma 3, infatti, presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale, idonei a riflettersi in via diretta e immediata sulla disciplina recata dal censurato art. 35, comma 4, d.l. n. 1 del 2012, in relazione alla quale, pertanto, si formulano le medesime eccezioni di incostituzionalita' gia' fatte valere dalla Regione Valle d'Aosta con il suddetto ricorso n. 38 del 2012, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Cio' premesso, in questa sede sia sufficiente ribadire che la disciplina del concorso finanziario della Valle d'Aosta - cosi' come normata dall'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, cui l'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 rinvia - e' palesemente viziata atteso che la stessa definisce, unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli enti territoriali interessati, la misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali (aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della l. n. 183/2011 e del d.l. n. 78/2010). Cio' determina, come gia' rilevato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, la manifesta violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 120 e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10, della l. cost. 3/2001. Violazione, quest'ultima, che si riflette sulla lesione della particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Valle d'Aosta gode, come e' noto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (l. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo. La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del resto, che "il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' "espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004). Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' alcuna traccia, tanto nell'art. 28, comma 3, del censurato decreto "Salva Italia", quanto nell'art. 35, comma 4, del decreto oggetto del presente giudizio. Peraltro, la disciplina statale di cui trattasi si pone in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del concorso alla manovra pubblica, a prescindere dalla necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione e' stata fatta. La suddetta lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu' evidente ove si consideri che la misura complessiva dell'entita' finanziaria individuata dalla previsione statale, e' immediatamente accantonata dallo Stato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, "a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali". E' evidente, sotto quest'ultimo profilo, come si finisca per imporre, unilateralmente e senza previo accordo alcuno, una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi dell'Erario. Cio', in aperta violazione della disciplina relativa alle modalita' di compartecipazione regionale ai tributi erariali, la quale e' riservata, per quanto attiene alla Regione ricorrente, alla normativa di attuazione e, segnatamente, agli articoli da 2 a 7 della l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, lesi per effetto dell'intervento normativo statale. Alla luce dei rilievi suesposti e di quelli gia' spiegati con il menzionato ricorso n. 38 del 2012, cui, per la parte che qui interessa, si rinvia integralmente, si chiede, pertanto, a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, trattandosi di disposizione che prevede, come chiarito, un incremento ulteriore della misura del concorso valdostano alla manovra finanziaria, secondo modalita' da ritenersi lesive della particolare autonomia finanziaria della Valle, in quanto contrarie ai parametri costituzionali e statutari piu' sopra richiamati. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, per violazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale valdostano, nonche' dell'art. 8 della relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981). Nell'ipotesi in cui il censurato art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, debba ritenersi espressivo di una riserva all'Erario - nella indicata misura di 235 milioni di euro - delle "maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011 [...]", la medesima previsione normativa si mostra illegittima anche sotto i seguenti, ulteriori, profili. Premesso, infatti, che il gettito derivante dalle accise sull'energia elettrica e' interamente devoluto, ai sensi dell'art. 4, della l. n. 690 del 1981, alla Regione Valle d'Aosta, va altresi' rilevato che la riserva all'Erario disposta dalla norma impugnata importa la violazione degli art. 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale, nonche' delle relative norme di attuazione e, segnatamente, dell'art. 8 della 1. n. 690/1981 e successive modificazioni, i quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle. L'art. 48-bis dello Statuto disciplina, come e' noto, il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che "Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso". L'art. 50, comma 5, dello Statuto, dal canto suo, attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13 dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, all'art. 1, che "Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4. della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale". Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che "le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle". Deve, pertanto, ritenersi illegittima ogni previsione legislativa statale, quale quella oggetto del presente giudizio, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. L'art. 35, comma 4, del d.l. n, 1 del 2012 e' viziato, dunque, poiche' si propone di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in violazione delle richiamate previsioni statutarie a attuative. Risulta leso, in particolare, l'art. 8, della legge n. 690 del 1981, in base al quale e' stata prevista - in sede di attuazione dello Statuto valdostano e allo specifico fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione - una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, la stessa norma di attuazione disciplina apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento regionale, Infatti l'art. 8, comma 2, della legge 690 del 1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con il Presidente della Regione. Risulta di tutta evidenza, pertanto, come l'art. 35, comma 4, oggetto di censura, si ponga in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta sotto un duplice profilo: da un lato, sul piano sostanziale, atteso che lo stesso dispone una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dalle vigenti previsioni contenute nell'art. 8 della legge n. 690 del 1981, con grave lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta; dall'altro, sul piano procedimentale, poiche' nel dettare unilateralmente l'illegittima previsione di una riserva all'Erario, estesa anche alle quote di entrate di competenza regionale, viola il principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. Cio' che determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, anche la lesione del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le Autonomie regionali. Si insiste, stante quanto precede, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, per i motivi e sotto tutti i profili piu' sopra evidenziati.